1 – ACCESSI

Si possono utilizzare i criteri dell'evacuazione. Normalmente attraverso un "modulo" …possono transitare 60 persone ad una velocità prevista di circa 1 m/sec (3,6 km/h). Quindi potrebbero entrare circa 60 studenti al minuto per modulo. … Appare, pertanto, importante individuare più accessi alla scuola da impiegare contemporaneamente… Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
La gestione del susseguirsi dei docenti nelle diverse ore di lezione nelle varie classi è demandata ad una corretta formulazione dell’orario delle lezioni, che, nel caso sia necessario utilizzare anche ambienti esterni alla sede scolastica, dovrà debitamente tener conto della loro distanza e del tempo necessario a raggiugerli, anche in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati dai docenti stessi, ed evitando che le classi possano rimanere scoperte e lasciate alla sola vigilanza dei collaboratori scolastici per un lungo lasso di tempo. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
… E’ stato fornito indicativamente un tempo limite di 15 minuti per la sosta breve degli allievi all’interno dell’edificio scolastico prima dell’inizio delle lezioni. … tale limite è compatibile con un affollamento massimo delle aree di sosta calcolabile con il parametro minimo di 1,25 mq/persona. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
E’ ancora fattibile, ma nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dall’attuale situazione d’emergenza (distanziamento fisico, mascherina, disinfezione delle mani, temperatura corporea non superiore a 37,5 °C, ecc.). Si suggerisce quindi di prefigurare in modo attento e scrupoloso tali servizi, redigendo, congiuntamente al personale esterno coinvolto, un documento organizzativo e gestionale, che dettagli luoghi, tempi e modi dei suddetti servizi, anche tenendo conto delle diverse casistiche di criticità ed emergenza che potrebbero nascere (un esempio su tutti, come comportarsi se, in fase di pre-accoglienza, il bambino avesse una temperatura corporea superiore a 37,5 °C). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il distanziamento interpersonale di almeno 1 m (combinato con l’uso della mascherina) è considerato una delle più efficaci misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Se questa misura viene garantita, è possibile far entrare nella sede scolastica anche più classi alla stessa ora. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico … dice chiaramente che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”. In ingresso a scuola, la misurazione della temperatura corporea, mediante termoscanner o termometro tradizionale, non è dunque vietata, anche se, per vari motivi, sia tecnici che organizzativi, si ritiene di sconsigliarla. Diversamente, il termoscanner può rivelarsi utile durante le attività scolastiche, se una persona dovesse accusare “sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2” …, in quanto è bene che la verifica della sua temperatura corporea venga fatta con sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe. Fonte: Ministero della Salute
Si, se vengono adottate tutte le misure per renderlo sicuro, il Pedibus è un ulteriore modo per gestire ed evitare possibili assembramenti all’entrata o all’uscita da scuola e contenere così la diffusione del contagio, svolgendosi all’aperto e nel pieno rispetto delle indicazioni da pandemia. Per la partecipazione al Pedibus valgono le stesse norme applicate per la frequenza a scuola (assenza di febbre e sintomi, ecc…). Se si opta per l’utilizzo della corda, è raccomandato che i bambini si disinfettino le mani prima della partenza e del suo utilizzo. I bambini devono utilizzare la mascherina lungo il percorso. In caso di presenza al Pedibus di bambini e/od operatori trovati positivi al COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS di riferimento si occuperà di avviare tutte le procedure di messa in sicurezza previste dalle normative di riferimento. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

2 – DISTANZIAMENTO

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime bucali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. … Stante la considerazione che nessuna situazione d’aula possa definirsi perfettamente statica, la precisazione della necessità di utilizzare la mascherina in tutte le situazioni (statiche e dinamiche) in cui non sia possibile garantire il necessario distanziamento non va interpretata nella prefigurazione che il mero distanziamento di 1 metro tra le sedute degli allievi sia sufficiente a consentire agli stessi di abbassare la mascherina, scoprendo la bocca. … Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
… Nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari tra il docente e la l’alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore i metri quadri dello spazio di occupazione dello studente, in quanto tale parametro adottato singolarmente potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare sopra ricordato. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
L'insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula. Se per “spazio docente” si intende quello indicato a pag. 3 del Manuale operativo, sì, l’insegnante di sostegno può utilizzare tale spazio, restando ad almeno 1 m dal docente titolare dell’insegnamento. Si coglie l’occasione della risposta per rammentare che il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma che “non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. La visiera rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Se ne consiglia comunque l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite “fragili”. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno u.s. ha già indicato – come specificato nella risposta precedente – nel contesto delle “Misure di controllo territoriale” l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, è già prevista l’attivazione della collaborazione citata nella domanda. …. Tale sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. A tal proposito, l’USRV ha anche precisato che sono in atto interlocuzioni con la Direzione Regionale Prevenzione, finalizzate a favorire il necessario raccordo tra le scuole e i Dipartimenti di prevenzione territoriali. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) individua le persone da mettere temporaneamente in isolamento tra coloro che abbiano “sintomatologia respiratoria o febbre”, vale a dire “sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2” (cfr. Documento tecnico CTS allegato al verbale n. 94 del 7/7/2020, risposta al quesito MI n. 3). In alcuni documenti (tra cui ad esempio “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” della Regione Veneto, vers. 10 del 11/4/2020) la “sintomatologia respiratoria” viene esplicitata in “tosse e difficoltà respiratoria”. Ciò premesso, le forme allergiche citate nel quesito, i cui sintomi sono stati così ben descritti, non sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (anche per l’assenza della febbre) e quindi non si ritiene necessario che chi li presenta debba accedere a scuola munito di certificato medico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)

3 – GESTIONE PERSONA SINTOMATICA

Assolutamente sì; il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) dice infatti che “va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale”. Per il temporaneo isolamento delle persone sintomatiche e con febbre superiore a 37,5 °C, si suggerisce di non utilizzare il locale infermeria, ove presente, che deve restare disponibile per ogni altra necessità di primo soccorso non afferente al COVID-19 (ad es. infortuni o malori di natura diversa). In caso di necessità, il locale individuato per l’isolamento può essere utilizzato per ospitare anche più di una persona contemporaneamente e, successivamente al suo impiego, va pulito e disinfettato approfonditamente, secondo le indicazioni fornite dall’Allegato 1 al citato Documento tecnico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione «Misura di controllo territoriale», specifica quanto segue: “In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere il ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’Autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. ... Gli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto di iniziativa di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) individua le persone da mettere temporaneamente in isolamento tra coloro che abbiano “sintomatologia respiratoria o febbre”, vale a dire “sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2” (cfr. Documento tecnico CTS allegato al verbale n. 94 del 7/7/2020, risposta al quesito MI n. 3). In alcuni documenti (tra cui ad esempio “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” della Regione Veneto, vers. 10 del 11/4/2020) la “sintomatologia respiratoria” viene esplicitata in “tosse e difficoltà respiratoria”. Ciò premesso, le forme allergiche citate nel quesito, i cui sintomi sono stati così ben descritti, non sono suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (anche per l’assenza della febbre) e quindi non si ritiene necessario che chi li presenta debba accedere a scuola munito di certificato medico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Fonte: Ministero della Salute
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con COVID-19 deve prima di tutto restare a casa, informare il medico di medicina generale, comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede ad eseguirlo e poi ad attivarsi per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. Fonte: Ministero della Salute
Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Fonte: Ministero della Salute
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. Fonte: Ministero della Salute
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Fonte: Ministero della Salute
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. Fonte: Ministero della Salute
Prendendo a riferimento quanto riportato nella nota della Regione del Veneto del 2 settembre 2020, relativa alla trasmissione della circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21/8/2020 e del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, si possono distinguere i seguenti tre casi:
  1. allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio del certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
  2. allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo – rientro a scuola subordinato al rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico, a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale;
  3. allievi assenti per condizioni cliniche non sospette per COVID-19 – rientro con autodichiarazione dei genitori (secondo il modello fornito in allegato alla citata nota della Regione del Veneto).
Si ribadisce che, nel caso di situazioni cliniche specifiche del soggetto, le stesse andranno comunque valutate con il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE

Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico del 28 maggio u.s., riguardanti le modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: “Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici”. Si ravvisa l’opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino prima dell’avvio dell’anno scolastico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Non sono necessarie misure ulteriori analogamente a quanto già previsto per l’effettuazione degli esami di Stato dello scorso mese di giugno. Pertanto, …non è necessario avvalersi di ditte specializzate e prodotti di uso industriale, bensì che i collaboratori scolastici dovranno effettuare una pulizia approfondita, secondo le indicazioni …già contenute nel documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19” pubblicato dall’USRV lo scorso 27 maggio (pagg. 6 e 13). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Nei diversi Documenti tecnici prodotti dal CTS … relativi alla ripresa delle attività didattiche in presenza, il problema degli zaini non viene mai menzionato. …L’attenzione è rivolta alle superfici e agli oggetti toccati frequentemente da diverse persone, non di uso personale, mentre un altro aspetto che viene sottolineato riporta alla necessità di garantire una pulizia e una disinfezione efficaci e realizzabili in tempi ragionevoli. Tutto ciò premesso, si ritiene che gli zaini, essendo oggetti personali, possano essere gestiti come di consueto. E’ altresì interessante e senz’altro da seguire il suggerimento di evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)

5 – SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA CARICA VIRALE NELL’ARIA

No, la maggiore o minore efficacia dei sistemi di ricambio dell'aria non incide sui vincoli ineliminabili del distanziamento (≥ 1 m tra allievo e allievo, ≥ 2 m tra insegnante e banchi). Sistemi di ricambio dell'aria più efficaci possono invece permettere di non tener conto del distanziamento dei banchi dalle finestre, se queste possono essere tenute chiuse. Attenzione però a distinguere impianti di "ricircolo" da impianti di "ricambio", perché il CTS sconsiglia vivamente il ricircolo dell'aria (che agevola la diffusione dei droplet), mentre il ricambio (ottenuto in via naturale con l'apertura delle finestre e delle porte) agevola proprio la dispersione dei droplet. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
I (non meglio precisati) purificatori dell’aria non trovano spazio in alcun documento tecnico del CTS, come soluzione per ridurre il distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l’insegnante e i banchi più vicini allo stesso. I purificatori dell’aria, dunque, potrebbero essere impiegati, quando ne fosse acclarata la loro efficacia, come ulteriore misura di prevenzione, a maggior sicurezza per tutti gli occupanti dell’aula, ma contemporaneamente ad una disposizione di banchi e cattedra che consenta i necessari distanziamenti interpersonali e assicurando comunque il periodico ricambio dell’aria. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
E’ indubbio che il regolare ricambio dell’aria contribuisce a contrastare il diffondersi delle malattie che si trasmettono attraverso l’aria medesima e che vi siano in commercio diverse soluzioni interessanti ed innovative in tal senso. Al di là dei tempi di attuazione dei necessari interventi di installazione di questi sistemi “di ultima generazione” in un’intera sede scolastica, tempi che potrebbero essere assai lunghi, allo stato attuale non vi sono riferimenti o indicazioni del CTS che consentano di affermare che la loro messa in opera permetterebbe una riduzione del distanziamento fisico tra gli allievi e tra l’insegnante e gli allievi medesimi al di sotto dei valori noti rispettivamente di almeno 1 m e almeno 2 m. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” del 15/5/2020 prende in esame diversi sistemi virucidi alternativi ai tradizionali prodotti disinfettanti, che, lo ricordiamo, sono il sodio ipoclorito allo 0,1 % (la comune candeggina) e l’etanolo al 70 %. ... La radiazione ultravioletta (UV-C, cioè a frequenze più elevate dello spettro elettromagnetico, generalmente sui 250 nanometri) appare un’opzione interessante …. Tuttavia presenta anch’essa alcune controindicazioni. L’ISS in merito rileva che “La radiazione UV-C può essere utilizzata in sicurezza in sistemi chiusi per disinfettare le superfici o gli oggetti in un ambiente chiuso in cui la luce UV non fuoriesce all’esterno. Basta infatti un contenitore di plexigas o di vetro per schermare efficacemente la radiazione UV-C. Viceversa, i sistemi tradizionali con lampade UV-C installate a parete o a soffitto che generano luce UV-C in assenza di protezione dell’utente dall’esposizione, rappresentano un potenziale pericolo in funzione della lunghezza d’onda, dell’intensità e della durata di esposizione, in considerazione del fatto che la radiazione UV-C di per sé non può essere percepita dall’essere umano in quanto non dà alcuna sensazione termica e non è visibile. Infatti, come documentato in letteratura, la radiazione UV-C nell’intervallo 180 nm 280 nm è in grado di produrre gravi danni ad occhi e cute. Inoltre la radiazione UV-C è un cancerogeno certo per l’uomo per tumori oculari e cutanei”. Ne va quindi adeguatamente valutata l’applicabilità in un contesto scolastico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)

6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

a) Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione - tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1; b) Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID; c) Personale amministrativo nell’attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico. a) …Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. In particolare “bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata alo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. b)… Per i docenti/ATA, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e utilizzare la mascherina chirurgica. c) … Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la mascherina chirurgica. Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte del personale amministrativo di “spray idro alcolico”, si rappresenta che in nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato previsto tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Fermo restando che tale domanda non ricade nelle specifiche competenze del CTS, si rappresenta che sulla base di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione del Commissario straordinario per l’emergenza, lo stesso curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico che per gli studenti in condizione di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell’Istruzione. L’USRV precisa anche che la fornitura delle mascherine chirurgiche verrà programmata senza necessità di richiesta da parte delle scuole. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Va in ogni caso sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell’infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
L'aggiunta della visiera alla già prevista mascherina non è una soluzione che permette di ridurre le distanze interpersonali (il metro almeno tra allievi e i 2 metri almeno tra insegnante e banchi). Il suo impiego quindi non ha alcuna incidenza sulla determinazione della capienza massima dell’aula. Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni maggiori che, data un’eventuale distanza ravvicinata con un’altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. E’ dunque adatta a proteggere chi la indossa quando ci si deve necessariamente avvicinare ad una persona momentaneamente priva di mascherina, come può accadere, ad esempio, durante un intervento di primo soccorso. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Gli alunni vengono a scuola con proprie mascherine (chirurgiche o "di comunità"). Utilizzeranno mascherine chirurgiche fornite dalla scuola solo nei casi in cui siano equiparati a lavoratori e salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi, che potrebbe richiedere l’impiego di DPI specifici per le attività di laboratorio. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020) Vedere anche il primo periodo della risposta al quesito "Durante l’attività didattica in presenza è possibile utilizzare mascherine trasparenti per agevolare la comunicazione verbale?"
Il ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni maggiori che, data un’eventuale distanza ravvicinata con un’altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. Poiché per gli allievi della scuola primaria, ad oggi, è previsto l’uso della mascherina, la visiera non è dunque necessaria. In caso di necessità l’insegnante può avvicinarsi all’allievo, indossando la mascherina chirurgica e disinfettandosi frequentemente le mani con un prodotto a base alcolica (al 60% di alcol). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
L'insegnante di sostegno (oppure l’OSS) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi (escluso quello di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m da altri docenti presenti in aula. Se per “spazio docente” si intende quello indicato a pag. 3 del Manuale operativo, sì, l’insegnante di sostegno può utilizzare tale spazio, restando ad almeno 1 m dal docente titolare dell’insegnamento. Si coglie l’occasione della risposta per rammentare che il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma che “non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. La visiera rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, per cui la scelta opzionale di indossarla sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Se ne consiglia comunque l’impiego per gli insegnanti di sostegno che convivono con persone definite “fragili”. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Comitato tecnico scientifico ha diffuso il 31 agosto delle Raccomandazioni tecniche in cui precisa che nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Fonte: Ministero della Salute
Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, secondo le Raccomandazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Fonte: Ministero della Salute
In considerazione di quanto indicato dal documento tecnico del CTS del 28/5/2020 (“non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni”), che non introduce un divieto assoluto all’uso della mascherina, e per garantire l’uniformità di comportamenti all’interno della stessa classe, onde non ingenerare un dannoso effetto imitazione, si ritiene che i bambini iscritti alla scuola Primaria debbano indossare tutti la mascherina, a prescindere dall’età anagrafica. Nel caso la famiglia rilevi una difficoltà insormontabile all’utilizzo della mascherina da parte del proprio figlio che non ha ancora compiuto i sei anni, potrà chiederne la dispensa attraverso un certificato in tal senso rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta. Seguendo lo stesso principio, per i bambini della scuola dell’infanzia che compiono i sei anni nel corso dell’anno scolastico, si ritiene che non debbano indossare la mascherina per garantire l'uniformità di comportamento all’interno della comunità di bambini. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Durante l’attività scolastica, il personale è tenuto ad utilizzare mascherine chirurgiche monouso (rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 – Mascherine facciali uso medico marcate CE), tranne nei casi indicati dai documenti del CTS. L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, perché filtra non solo l'aria espirata ma anche quella inspirata (la mascherina chirurgica filtra il 20 % dell’aria inspirata, contro il 92 % di quella di tipo FFP2 e il 98 % di quella di tipo FFP3). L’acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o FFP3) è finalizzato alla fornitura delle stesse al personale che potrebbe averne specifica necessità per motivi di salute (ad es. su indicazione del Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria riguardante i lavoratori in stato di fragilità) o per rischi specifici legati all’attività svolta (ad es. incaricati di primo soccorso, specie quando chiamati ad intervenire su persone con sintomi compatibili con il COVID-19). Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di propria dotazione, il Dirigente Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di idonea documentazione tecnica (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre invitare il lavoratore a confrontarsi preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del dipendente stesso. Se è il personale a chiedere autonomamente l’utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 (o FFP3), non ricorre alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Il CTS si è ulteriormente espresso sul tema delle mascherine da utilizzare a scuola (verbale n. 104 del 2/9/2020), affermando che “appare raccomandabile, nella contingenza attuale e alla luce delle evidenze disponibili riportate dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’INAIL, l’utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale”. Quindi, salvo casi molto particolari (dei quali si trova traccia anche nelle Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USR Veneto lo scorso 27 agosto), si devono utilizzare mascherine chirurgiche monouso marcate CE e rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019. Il DL 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha tuttavia aperto alla possibilità di utilizzare mascherine prive di marchio CE, purché “previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità” (art. 34, comma 3). In alcune situazioni, l’utilizzo di mascherine trasparenti appare una scelta auspicabile. Ad esempio nelle classi in cui sia presente un allievo ipoudente (in questo caso la soluzione ottimale sarebbe che tutti gli allievi e gli insegnanti della classe le utilizzassero) e per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e (almeno) dei primi due anni della primaria (laddove la cinesica, la mimica facciale ed il linguaggio paraverbale sono elementi fondamentali del rapporto comunicativo tra adulto e bambino). In attesa di un eventuale pronunciamento in merito da parte del CTS, resterebbe comunque il vincolo di utilizzare solo mascherine trasparenti che abbiano superato lo scoglio dell’autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità (acquisizione di documentazione contenente gli estremi dell’autorizzazione ISS alla produzione in deroga e della norma tecnica di riferimento, che comunque resta indispensabile). Si precisa che, allo stato attuale, l’acquisto di tali mascherine sarebbe comunque a carico della scuola, non facendo parte delle forniture gratuite della Protezione Civile nazionale. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

7 – REFEZIONE SCOLASTICA

Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Deve essere garantito da parte del personale esterno il rispetto delle stesse regole previste per quello scolastico, definite nel Protocollo COVID-19 che la scuola ha predisposto. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di una ditta è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Altre informazioni sono fornite, per analogia, nel documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19”, pubblicato dall’USVR il 27/5/2020 - https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/ (punti 12, pag. 9, e 17, pag. 11). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Nel suo Documento tecnico (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020), il CTS prevede la fornitura del pasto in “lunch box” come misura residuale, dopo aver valutato tutte le altre opzioni, già indicate nel testo del quesito. Nel caso si adotti la soluzione del “lunch box” è bene pulire e disinfettare i banchi prima e dopo aver consumato il pasto. Per il pasto, inoltre, i banchi non devono essere spostati dalla loro posizione, già definita per rispettare i parametri di distanziamento previsti dal CTS. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Analogamente a quanto avviene in aula (sezione), dove è oggettivamente impossibile “garantire il distanziamento fisico” (Piano Scuola 2020/2021, pag. 11), nella mensa per la scuola dell’Infanzia non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini. Tuttavia, se gli spazi a diposizione lo consentono, è preferibile sfruttarli completamente e distanziare il più possibile le sedute ai tavolini. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Non per quanto riguarda il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Potrebbe invece esserci un problema di qualità del servizio mensa se il cibo, rimanendo nel vassoio per molto tempo, venisse servito non più alla giusta temperatura. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Ad oggi non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri la trasmissione del coronavirus responsabile della COVID-19 attraverso il consumo di alimenti. Gli alimenti, come i contenitori e qualsiasi altro oggetto possono essere contaminati attraverso il droplet o il contatto con le mani sporche. La corretta applicazione da parte degli operatoti del settore alimentare delle regole già previste dalla vigente normativa sull’igiene degli alimenti (autocontrollo, HACCP, buone pratiche come GMP, GHP, PRP, ecc.) garantisce la sicurezza degli alimenti dal punto di vista microbiologico, fisico e chimico. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
No, non è prevista la trasmissione della notifica sanitaria all’AULSS (per il tramite del SUAP comunale o meno) ai sensi del regolamento 852/2004. Ai fini della gestione delle operazioni di pulizia e disinfezione, le aule/i locali in cui viene consumato il pasto devono essere identificati nel piano delle pulizie o nella scheda delle pulizie programmate/effettuate o nei protocolli/procedure interne della scuola. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Sì. In questo caso, se la sospensione è legata all’emergenza Covid-19, le notifiche possono essere effettuate tramite PEC direttamente all’AULSS competente per territorio. Naturalmente permane la possibilità di usare la cucina interna provvedendo alla porzionatura individuale. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
La somministrazione dei pasti nelle scuole potrà avvenire sia nei locali mensa, sia in altri spazi, come le aule didattiche. Il distanziamento può avvenire attraverso la gestione degli spazi, ad esempio individuando altri locali idonei ad essere utilizzati solo come refettorio/sala mensa, oppure attraverso la gestione dei tempi sia praticando la turnazione dei ragazzi in determinati locali adibiti a sala mensa, sia utilizzando la medesima aula/sala per svolgere attività diverse da parte dello stesso gruppo di ragazzi (il pranzo avviene nella stessa aula in cui di esegue la didattica). Nel caso in cui si utilizzino locali mensa per la somministrazione/consumo del pasto, laddove la struttura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando anche, laddove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
La stanza in cui viene consumato il pasto deve essere aerata prima e dopo l’utilizzo per la consumazione del pasto, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata. Le superfici dei tavoli/banchi utilizzati per il consumo del pasto devono essere sgomberate da oggetti non pertinenti, pulite (con detergente neutro) e disinfettate (es. con soluzione di alcool 80°) prima e dopo il pasto così come le altre superfici/attrezzature che vengono a contatto con le mani (es. maniglie di porte e finestre). Le operazioni di pulizia e disinfezione non devono avvenire in presenza dei bambini /ragazzi. E’ possibile semplificando le operazioni di pulizia/disinfezione del banco se si utilizzano tovagliette o vassoi per separare il piatto/contenitori degli alimenti dalla superficie del banco, nel caso il banco sia utilizzato dal sempre e solo dal medesimo ragazzo/bambino per le attività della giornata. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Sì. L’“impiattamento” deve essere effettuato da personale dotato di mascherina e che pratica una corretta igiene della mani, in aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. Non devono essere disponibili a buffet a self-service alimenti esposti quali condimenti, pane, frutta, caraffe di acqua. La distribuzione può essere fatta direttamente ai singoli bambini/ragazzi da parte degli addetti alla somministrazione oppure devono essere disponibili confezioni monodose. Ogni bambino/ragazzo deve avere una propria bottiglia/borraccia/bicchiere per l’acqua. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Sì, a condizione che il “lunch box” sia destinato al singolo bambino/ragazzo, contenuto in un involucro pulito e posto sulla propria postazione per il consumo e riposto nel sacchetto dopo l’uso. Qualora debba essere conservato nel frigorifero della scuola, deve essere riposto in ulteriore sacchetto pulito prima dell’inserimento nel frigorifero. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
E’ opportuno individuare spazi con un buon ricambio dell’aria da dedicare ai distributori automatici di alimenti e bevande. Evitare assembramenti scaglionando i momenti di pausa o aumentando il numero dei distributori. Deve essere garantita la pulizia/disinfezione periodica approfondita e la pulizia/disinfezione giornaliera delle tastiere e superfici soggette a contatto con le mani. In prossimità dei distributori deve essere presente la soluzione disinfettante che gli utenti del distributore utilizzeranno per disinfettare le mani prima di toccare le tastiere e le altre superfici dei distributori. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
No, l’ utilizzo di stoviglie monouso, preferibilmente compostabili, va fatto qualora non sia possibile garantire un’adeguata igienizzazione delle stoviglie con lavaggio in lavastoviglie. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Per somministrazione in monoporzione si intende la somministrazione del cibo direttamente nel piatto/vassoio destinato al bambino/ragazzo (ad ognuno la sua porzione) oppure il contenitore contenente la porzione per ogni singolo bambino/ragazzo già confezionata, che viene presa/data al singolo bambino/ragazzo. Il vassoio preconfezionato può contenere già tutte le pietanze previste per il pranzo, oppure può essere composto al momento della somministrazione. E’ possibile l’utilizzo di piatti unici secondo le indicazioni delle Linee guida regionali. Per evitare assembramenti è preferibile che il vassoio sia completato in un unica volta e portato al tavolo del bambino/ragazzo dall'operatore o dal ragazzo stesso seguendo percorsi/modalità che riducano gli incroci. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

8 – GESTIONE ALTRI SPAZI DIDATTICI

Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli istituti superiori si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, nonché all’ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica dovrà integrare in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ferme restando le indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quando le postazioni vengono utilizzate da utenti diversi. Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi d’aria. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – Annotazioni alle risposte del CTS pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, valgono le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante dall’allievo stesso. Nel caso l’insegnante debba avvicinarsi a meno di 2 m, valgono le stesse considerazione riportate nel Manuale operativo al paragrafo relativo ai laboratori e aule attrezzate, cui si rimanda (pag. 6-7). Se invece l’attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet, in analogia a quanto indicato per le attività motorie in palestra), mentre per l’insegnante vale quanto detto più sopra. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Sì, prendere spunto da quanto riportato nei protocolli COVID-19 contenuti nel DPCM del 17/5/2020, allegato 17, è una buona modalità di procedere per trovare soluzioni concrete da applicare a realtà laboratoriali così specifiche. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Si forniscono di seguito alcune indicazioni di massima, con la considerazione preliminare che è necessario dedicare maggior attenzione ai casi in cui gli allievi utilizzano strumenti a fiato. L'avvicinamento dell'insegnante al ragazzo, per correggerne la postura (ad es. quella delle mani rispetto all’uso del pianoforte, della chitarra e di altri strumenti a percussione o a corde), non è vietato, ma va effettuato con alcune precauzioni. Già nel Manuale operativo pubblicato dall'USRV il 7/7/2020 si dice (pag. 7) che "Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani”. Nel caso in cui sia necessario che diversi allievi utilizzino (naturalmente in momenti diversi) gli stessi strumenti musicali in dotazione della scuola, questi ultimi vanno disinfettati prima (o dopo, a seconda dell'organizzazione che si decide di adottare) dell'uso da parte del singolo allievo e non vanno scambiati tra un allievo ed un altro nel corso della stessa sessione di lavoro, se non previa disinfezione. Per quanto riguarda l’uso degli strumenti a fiato, per i quali l'impostazione dello strumento sulla bocca comporta un contatto fisico molto ravvicinato anche solo per appoggiare lo strumento alle o tra le labbra, non vi sono problemi particolare fintantoché lo strumento (già disinfettato) viene usato da un solo allievo. Si suggerisce ad ogni modo di prevedere un’asciugatura frequente dello strumento da parte dell’allievo stesso, con un panno ad uso personale. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. Gli allievi impegnati nelle attività musicali dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; la distanza interpersonale tra l'insegnante e la prima fila di allievi dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Rispetto alle lezioni di canto, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, il CTS afferma che “la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazioni (es. canto)”. Ciò premesso, nell’ipotesi di lezioni di canto rivolte a gruppi classe o di attività corali realizzate senza che gli allievi indossino la mascherina, si impone la necessità di un maggior distanziamento interpersonale: i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L'insegnante che dovesse avvicinarsi all'allievo durante il canto o l’attività musicale con strumento a fiato, invece, dovrebbe preferibilmente indossare una visiera, oltre alla consueta mascherina chirurgica (che, in questo caso, potrebbe essere anche sostituita da una FFP2 o FFP3). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

9 – ESPERTI ESTERNI

Le attività didattiche che prevedono, per le loro particolari competenze, l’intervento in aula di esperti esterni non sono esplicitamente vietate. Andranno, tuttavia, ben valutate sotto il profilo organizzativo e della gestione degli spazi, per assicurare che vengano rispettati i parametri di distanziamento interpersonale previsti dal CTS. Inoltre, nel momento dell’accesso a scuola, l’esperto esterno dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione predisposta dalla scuola per le persone esterne (un possibile modello è reperibile in allegato al documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19”, pubblicato dall’USVR il 27/5/2020 - https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/). L’esperto esterno dovrà infine conformarsi alle regole previste dal Protocollo COVID-19 della scuola ed utilizzare una propria mascherina chirurgica o “di comunità”. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)

10 – UTILIZZO DELLA SCUOLA DA PARTE DI ESTERNI

Sì, la pulizia e la disinfezione sono in capo alla scuola, sia durante (nella turnazione delle classi) sia al termine dell'utilizzo della palestra da parte della scuola medesima limitatamente alle attività scolastiche. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Ferma restando la competenza dell’Ente locale in merito, sì, si possono concedere spazi alle Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la fine delle lezioni, con la previsione che gli stessi assicurino la pulizia e la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo, salvo diversi accordi presi con la scuola (se ne parla a pag. 10 del Piano Scuola 2020/2021). Tuttavia si ritiene importante avviare una fattiva interlocuzione con l'Ente locale che concede gli spazi e, contestualmente, con le Cooperative o i soggetti esterni, per condividere tempi, modi, limiti e aspetti gestionali della concessione d’uso (si veda anche la risposta data al quesito Accessi - quarto quesito).
Per l’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-scuola o altri momenti di prolungamento dell’orario di servizio, occorre privilegiare, laddove possibile, le attività strutturate in gruppi o sezioni stabili e l’unicità di rapporto tra ogni gruppo o sezione e l’adulto (o gli adulti) di riferimento, evitando le intersezioni di attività tra bambini appartenenti a gruppi o sezioni diversi. Favorire per tali servizi di accoglienza pre e post-scuola e di tempo integrato, una composizione dei gruppi che si mantenga, nei limiti della migliore organizzazione possibile, stabile nel tempo e che riunisca preferibilmente bambini/ragazzi appartenenti alla stessa sezione scolastica o nucleo familiare al fine di limitare, per quanto possibile, le intersezioni, favorire le attività di contact tracing e ridurre la diffusione virale. Si suggerisce, inoltre, nell’organizzazione di tali servizi, di far salve le regole di prevenzione della diffusione del contagio fornite dal CTS (vedi allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni e precisazioni, datate 23 giugno, 7 luglio e 10 agosto 2020), peraltro cogenti per lo stesso Dirigente Scolastico nell’organizzazione della didattica ordinaria, e di definire in modo chiaro e condiviso gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili, nonché la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici). Si precisa, infine, che, anche per la gestione dei servizi di pre e post-scuola, è necessario tenere “un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente”, così come previsto dal documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/8/2020. Per quanto attiene alla gestione di un caso sospetto o confermato di COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione valuterà la strategia più adatta anche per eventuali screening al personale e ai bambini/ragazzi in considerazione della situazione specifica e delle misure preventive adottate dal servizio in cui si è verificato il caso (es. attività di intersezione, caratteristiche strutturali della scuola, rispetto delle raccomandazioni preventive, presenza di altri casi confermati o sospetti, ecc.). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

11 – PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

A seguito dell’avvenuta riorganizzazione degli spazi didattici dovrà essere redatto un protocollo ad integrazione del DVR così come indicato dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche [..] per l’anno scolastico 2020/2021” nel quale si indica: “Il Dirigente scolastico, [..] integra il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, [..] in collaborazione con il RSPP, previa consultazione del RLS [..].” Inoltre, qualora l’organizzazione degli spazi preveda l’utilizzo di nuovi luoghi di lavoro non presenti all’interno del DVR (anche integrato dal Protocollo sopra richiamato), si dovrà procedere, per le nuove sedi, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Rischi da interferenza (DUVRI) e del Piano di Emergenza, così come previsto dal D.lgs. 81/2008.
Il Piano di Emergenza potrebbe cambiare qualora la nuova distribuzione degli spazi comporti una modifica dei percorsi di esodo e/o una diversa ubicazione delle uscite di sicurezza. In tal caso, risulta opportuno pianificare una attività informativa relativa a tali modifiche nei confronti di tutti gli interessati, anche programmando delle prove di evacuazione. Resta inteso che la predisposizione di un nuovo Piano di Emergenza si rende necessaria qualora sia previsto l’utilizzo di nuovi luoghi di lavoro non utilizzati in precedenza (si veda risposta precedente).

12 – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Il “Piano scuola 2020-2021” prevede espressamente che: “È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico”. Per le indicazioni sui contenuti si rimanda alle specifiche previsioni dello stesso “Piano scuola 2020-2021”. Inoltre, il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”, pubblicato dal MIUR in data 06/08/2020 prevede che il Dirigente scolastico “è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola” e che “dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili”. Infine, con riferimento ai collaboratori scolastici impegnati nelle operazioni di pulizia degli ambienti si riporta il programma dei corsi di formazione suggerito dall’INAIL nel documento “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”, che dovrebbe comprendere nozioni riguardanti: – procedure di pulizia e disinfezione; – prodotti utilizzati e relative schede dati di sicurezza; – utilizzo di attrezzature di lavoro; – igiene personale; – lavaggio delle mani; – adozione di misure atte a prevenire la trasmissione delle infezioni; – corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione; – abbigliamento del personale; – smaltimento dei rifiuti.

13 – CAPIENZA AULE

E’ auspicabile che vi sia una fattiva collaborazione tra la scuola e l’Ente locale al fine di definire la capienza massima delle aule didattiche, anche finalizzata ad individuare soluzioni alternative qualora alcune aule non possano contenere le intere classi loro destinate. Tuttavia la scelta definitiva non può che essere del Dirigente Scolastico, perché le modalità di utilizzo degli spazi per la didattica messi a disposizione dall’Ente locale attengono alla sua diretta responsabilità, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 fornite dal CTS e delle preordinate prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 relativo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
All’interno dello stesso istituto comprensivo, se gli spazi disponibili nel plesso di scuola secondaria di I° grado, a seguito di un’attenta analisi, risultassero insufficienti a contenere tutte le classi, è possibile trasferire alcune di queste presso un plesso di scuola primaria, avendo cura, per quanto organizzativamente possibile, di evitare l’uso promiscuo degli spazi da parte degli allievi dei due ordini. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Le indicazioni date dal Manuale operativo forniscono un criterio per calcolare la capienza massima. Ciò detto, è sempre possibile introdurre un margine di elasticità, che però non può essere certo molto elevato e potrebbe aggirarsi su qualche punto %. Quindi se in un'aula ci stanno 20 allievi, si può pensare di aggiungere al massimo un posto, che corrisponderebbe al 5% (naturalmente individuando il posizionamento in modo tale da rispettare tutti i parametri di distanziamento previsti dal CTS). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
La circolare dell’INAIL n. 22 del 20/5/2020 – Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro – afferma che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del DL 16 maggio 2020, n.33”. La circolare si presta ad un’interpretazione più ampia di quella riferita al solo rapporto lavorativo, perché, proprio nel passaggio citato, traccia la corretta linea di condotta generale in capo al Dirigente Scolastico (anche nella sua veste di datore di lavoro). La perentorietà delle indicazioni fornite dal CTS può, dunque, essere assunta alla luce della qui menzionata circolare INAIL, dovendosi senz’altro assimilare i documenti tecnici del CTS alle citate linee guida governative. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Si intende far riferimento ai sistemi meccanici che permettano di fissare in apertura (parziale o totale) l'anta della finestra, evitando che possa muoversi autonomamente per l'aria che circola e diventare pericolosa per gli allievi. Un esempio viene riportato nell’immagine qui di fianco.
Possono essere attaccati al muro i banchi della prima e dell’ultima colonna, ma solo se non fanno parte di coppie di colonne affiancate a distanza inferiore ai 60 cm (per un esempio grafico si rimanda al documento “Piano per la ripartenza 2020-21 - Precisazioni CTS e ulteriori layout”, pubblicato il 14/7/2020 - https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Piano-per-la-ripartenza-2020-21-Precisazioni-CTS-e-ulteriori-layout-definitivo-14-7-2020.pdf). Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Nella sua I^ parte, il Manuale operativo si è posto l’obiettivo di articolare operativamente le indicazioni fornite dai Documenti tecnici del CTS (…), nonché dal Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione (…). Le indicazioni che vanno certamente rispettate sono quelle fornite dal CTS (distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l’insegnante e i banchi più prossimi alla cattedra) e quelle che si possono desumere dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (corridoi tra le colonne dei banchi per agevolare l’uscita in sicurezza in caso d’emergenza e distanziamento dei banchi dalle finestre che si aprono verso l’interno, soprattutto se a bandiera). La dimensione minima di 60 cm per i corridoi tra le colonne è data come raccomandazione (peraltro approvata dal Comando regionale dei Vigili del fuoco), mentre l’eventuale distanziamento dei banchi dalle finestre non viene fornito in termini numerici, perché dipendente dalle dimensioni delle ante e dalle caratteristiche dei telai (negli esempi di layout inseriti nel Manuale, in distanziamento di 75 cm del caso B è dato solo in relazione ad un’ipotetica finestra con ante da 70 cm e non ha alcun valore vincolante). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Non è da escludere in casi estremi, ma per vari motivi è caldamente sconsigliato. Vanno considerati, infatti, l’eventuale presenza di sistemi di riscaldamento aeraulici e il possibile riverbero sonoro dell’ambiente (che possono ridurre anche di molto la comprensibilità del parlato), l’illuminamento complessivo (naturale + artificiale) sulle superfici dei banchi, probabilmente insufficiente per attività di lettura e scrittura, e, non ultimo, il fatto che in questo modo si perderebbe la possibilità di effettuare le ore di attività motoria nello spazio ad esse deputato. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) stabilisce una "distanza di almeno un metro dai banchi". Il Manuale suggerisce di considerare una fascia di almeno 1,5 m a partire dalla parete dietro la cattedra perché, in tal modo e tenendo in considerazione il necessario spazio tra la cattedra e la prima riga di banchi di almeno 0,6 m, si ottengono sia i 2 m di distanziamento dell'insegnate (in condizioni statiche), sia un congruo spazio di movimento dell'insegnante tra cattedra e lavagna durante le sue attività d’insegnamento. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Il CTS, nel suo documento di risposta ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione (…), puntualizza che “nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa”. L’installazione di un divisorio in plexiglas sulla cattedra non permette di ridurre tale distanza, anche tenendo conto della necessità di garantire comunque un corridoio di almeno 60 cm tra la cattedra e la prima riga di banchi per consentire l’uscita in sicurezza della classe in caso d’emergenza. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 27/7/2020)
Nel corso del presente anno scolastico e in vigenza delle regole generali e specifiche fornite dal CTS (vedi allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni e precisazioni, datate 23 giugno, 7 luglio e 10 agosto 2020) e senz’altro riprese dal protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, per l’osservazione dell’insegnante neo assunto da parte del Dirigente Scolastico e per il peer tutoring tra colleghi è possibile sfruttare la “zona interattiva” della cattedra. Tale zona, infatti, identifica lo spazio che, dal muro di fondo dell’aula, arriva fino alla prima riga di banchi, contenendo la cattedra e la relativa seduta dell’insegnante, l’area antistante alla lavagna e il percorso per il deflusso degli allievi verso la porta d’uscita dall’aula. Tale spazio, la cui profondità può variare a seconda del layout scelto (ma che generalmente è superiore ai 2 metri), consente anche la posizione statica del Dirigente Scolastico o del tutor, garantendo il loro adeguato distanziamento sia dagli allievi che dall’insegnante. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

14 – ASPETTI GESTIONALI

Stante l’attuale situazione pandemica e le regole generali stabilite dal CTS, calate nella realtà scolastica attraverso il protocollo di sicurezza anti-contagio definito da ogni Istituzione scolastica, si suggerisce di evitare la programmazione di colloqui collettivi con i genitori, almeno per il primo periodo dell’anno scolastico. Si suggerisce inoltre di realizzare per quanto possibile i colloqui individuali in modalità telematica, potenziandone all’occorrenza la frequenza, anche impiegando le ore di ricevimento diversamente destinate ai colloqui collettivi, e valutandone la collocazione oraria in finestre di disponibilità compatibili con gli impegni lavorativi dei genitori. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Le elezioni degli Organi Collegiali (rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, componenti del Consiglio d’Istituto, ecc.) generalmente richiedono la presenza contemporanea a scuola di un numero elevato di persone, anche quando fosse possibile distribuirle in diverse fasce orarie. Nell’attuale contingenza pandemica si suggerisce dunque di pensare di svolgerle “a distanza”, salvo diverse disposizioni che potranno essere impartite dal Ministero. Nell’effettuazione delle elezioni “a distanza” una possibilità è fornita dal sistema dei moduli Google (https://www.google.it/intl/it/forms/about/), che hanno il pregio di garantire l’anonimato di chi lo compila. In questo caso si suggerisce di costruire i moduli con alcuni accorgimenti tesi ad evitare, per quanto possibile, errori, quali la doppia votazione da parte della stessa persona, o votazione da parte di una persona che non ha titolo a farlo. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

15 – SCUOLA DELL’INFANZIA

In linea di massima è opportuno evitare di portare all’interno delle sezioni giocattoli portati da casa. Se ciò fosse strettamente indispensabile, gli stessi all’ingresso devono essere puliti e, possibilmente, disinfettati. Ad ogni modo i giocattoli portati da casa non devono essere condivisi in gruppo. Per completezza dell’argomento trattato, si richiama al fatto che oggetti personali del bambino, come i capi di vestiario (ad esempio cappottino, capellino, ecc.) o gli accessori (ad esempio zainetto, bavaglino, tovaglietta, ecc.) possono essere custoditi all’interno della struttura (nello spazio di sezione o in mensa), ma devono rimanere ad uso esclusivo del bambino stesso ed essere facilmente identificabili, per evitarne l’uso promiscuo. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Nel Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 19), si afferma che “gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica”. Per gli insegnanti, dunque, la mascherina è comunque obbligatoria, mentre la scelta opzionale di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della scuola. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile che le comunicazioni con il genitore vengano gestite in una “zona accoglienza/ricongiungimento” esterna all’edificio, facendo comunque rispettare il distanziamento tra tutti gli adulti. Se ciò non fosse materialmente possibile, dovrà essere individuato uno spazio interno appositamente dedicato all’accoglienza/ricongiungimento, da mantenere il più possibile pulito, disinfettato e adeguatamente aerato, dove sarà comunque necessario che tutti gli adulti indossino la mascherina e che i genitori rimangano il minor tempo possibile. La differenziazione dei punti d’ingresso e d’uscita e l’individuazione di percorsi obbligati sarà, ove applicabile, una misura da privilegiare. Si precisa che, nel caso di accesso all’edificio del genitore, a questi dovrà essere misurata la temperatura corporea, così come previsto (pag. 12) dalle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020). Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
Il riposo pomeridiano dei bambini dell’Infanzia non è vietato, nell’attuale contingenza pandemica, ma deve essere debitamente organizzato, secondo le seguenti indicazioni sanitarie:
  • i letti o i materassini, nonché la relativa biancheria, devono essere utilizzati dal singolo bambino; la biancheria, in particolare, va lavata regolarmente, ad una temperatura superiore ai 60 °C;
  • il dormitorio deve essere preferibilmente dedicato ai bambini di una sola sezione per volta; qualora dovesse necessariamente essere utilizzato contemporaneamente da bambini di due o più sezioni, deve essere di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della separazione fisica tra i bambini di sezioni diverse, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi;
  • deve essere garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, prima e dopo l’utilizzo del locale.
Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)
L’attività delle figure trasversali, che tradizionalmente richiede la composizione di gruppi, aggregando per progetto didattico bambini delle diverse sezioni, deve essere pianificata in modo da ridurre il più possibile il numero dei gruppi coinvolti. Inoltre, in occasione di tali attività, vanno registrate tutte le presenze quotidiane dei bambini coinvolti, pratica indispensabile al fine della ricerca dei contatti stretti in caso di necessità connessa all’individuazione di un caso positivo al COVID-19. Fonte: Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (agg. 12/9/2020)

IN CASO DI ULTERIORI DUBBI…

Il Ministero dell’Istruzione ha previsto un help desk per le scuole, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Fonte: Ministero della Salute